L.
5 novembre 1971 n. 1086 –
Norme per la disciplina delle opere di
conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed struttura
metallica
Capo I
Disposizioni precettive
Disposizioni precettive
Art. 1
Disposizioni generali
Disposizioni generali
Sono
considerate opere in conglomerato cementizio armato normale quelle
composte da un complesso di strutture in conglomerato cementizio ed
armature che assolvono ad una funzione statica.
Sono considerate opere in conglomerato cementizio armato precompresso quelle composte di strutture in conglomerato cementizio ed armature nelle quali si imprime artificialmente uno stato di sollecitazione addizionale di natura ed entità tali da assicurare permanentemente l'effetto statico voluto.
Sono considerate opere a struttura metallica quelle nelle quali la statica è assicurata in tutto o in parte da elementi strutturali in acciaio o in altri metalli.
La realizzazione delle opere di cui ai commi precedenti deve avvenire in modo tale da assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture e da evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità.
Sono considerate opere in conglomerato cementizio armato precompresso quelle composte di strutture in conglomerato cementizio ed armature nelle quali si imprime artificialmente uno stato di sollecitazione addizionale di natura ed entità tali da assicurare permanentemente l'effetto statico voluto.
Sono considerate opere a struttura metallica quelle nelle quali la statica è assicurata in tutto o in parte da elementi strutturali in acciaio o in altri metalli.
La realizzazione delle opere di cui ai commi precedenti deve avvenire in modo tale da assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture e da evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità.
Art. 2
Progettazione, direzione ed esecuzione
Progettazione, direzione ed esecuzione
La
costruzione delle opere di cui all'articolo 1 deve avvenire in base ad
un progetto esecutivo redatto da un ingegnere o architetto o geometra o
perito industriale edile iscritti nel relativo albo, nei limiti delle
rispettive competenze.
L'esecuzione delle opere deve aver luogo sotto la direzione di un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale edile iscritto nel relativo albo, nei limiti delle rispettive competenze.
Per le opere eseguite per conto dello Stato, non è necessaria l'iscrizione all'albo del progettista, del direttore dei lavori e del collaudatore di cui al successivo articolo 7, se questi siano ingegneri o architetti dello Stato.
L'esecuzione delle opere deve aver luogo sotto la direzione di un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale edile iscritto nel relativo albo, nei limiti delle rispettive competenze.
Per le opere eseguite per conto dello Stato, non è necessaria l'iscrizione all'albo del progettista, del direttore dei lavori e del collaudatore di cui al successivo articolo 7, se questi siano ingegneri o architetti dello Stato.
Art. 3
Responsabilità
Responsabilità
Il progettista ha la responsabilità diretta della progettazione di tutte le strutture dell'opera comunque realizzate.
Il direttore dei lavori e il costruttore, ciascuno per la parte di sua competenza, hanno la responsabilità della rispondenza dell'opera al progetto, dell'osservanza delle prescrizioni di esecuzione del progetto, della qualità dei materiali impiegati, nonché, per quanto riguarda gli elementi prefabbricati, della posa in opera.
Il direttore dei lavori e il costruttore, ciascuno per la parte di sua competenza, hanno la responsabilità della rispondenza dell'opera al progetto, dell'osservanza delle prescrizioni di esecuzione del progetto, della qualità dei materiali impiegati, nonché, per quanto riguarda gli elementi prefabbricati, della posa in opera.
Art. 4
Denuncia dei lavori
Denuncia dei lavori
Le
opere di cui all'articolo 1 devono essere denunciate dal costruttore
all'ufficio del genio civile, competente per territorio, prima del loro
inizio.
Nella denuncia devono essere indicati i nomi ed i recapiti del committente, del progettista delle strutture, del direttore dei lavori e del costruttore.
Alla denuncia devono essere allegati:
a) il progetto dell'opera in duplice copia, firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture, e quanto altro occorre per definire l'opera sia nei riguardi dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione;
b) una relazione illustrativa in duplice copia firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le dosature dei materiali che verranno impiegati nella costruzione.
L'ufficio del genio civile restituirà al costruttore, all'atto stesso della presentazione, una copia del progetto e della relazione con l'attestazione dell'avvenuto deposito.
Anche le varianti che nel corso dei lavori si volessero introdurre alle opere di cui all'articolo 1 previste nel progetto originario, dovranno essere denunciate, prima di dare inizio alla loro esecuzione, all'ufficio del genio civile nella forma e con gli allegati previsti nel presente articolo.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle opere costruite per conto dello Stato o per conto delle regioni, delle province dei comuni, aventi un ufficio tecnico con a capo un ingegnere.
Nella denuncia devono essere indicati i nomi ed i recapiti del committente, del progettista delle strutture, del direttore dei lavori e del costruttore.
Alla denuncia devono essere allegati:
a) il progetto dell'opera in duplice copia, firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture, e quanto altro occorre per definire l'opera sia nei riguardi dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione;
b) una relazione illustrativa in duplice copia firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le dosature dei materiali che verranno impiegati nella costruzione.
L'ufficio del genio civile restituirà al costruttore, all'atto stesso della presentazione, una copia del progetto e della relazione con l'attestazione dell'avvenuto deposito.
Anche le varianti che nel corso dei lavori si volessero introdurre alle opere di cui all'articolo 1 previste nel progetto originario, dovranno essere denunciate, prima di dare inizio alla loro esecuzione, all'ufficio del genio civile nella forma e con gli allegati previsti nel presente articolo.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle opere costruite per conto dello Stato o per conto delle regioni, delle province dei comuni, aventi un ufficio tecnico con a capo un ingegnere.
Art. 5
Documenti in cantiere
Documenti in cantiere
Nei
cantieri , dal giorno di inizio delle opere di cui all'articolo 1 a
quello di ultimazione dei lavori, devono essere conservati gli atti
indicati nel terzo e nel quarto comma dell'articolo 4, datati e firmati
anche dal costruttore e dal direttore dei lavori, nonché un apposito
giornale dei lavori.
Della conservazione e regolare tenuta di tali documenti è responsabile il direttore dei lavori. Il direttore dei lavori è anche tenuto a vistare periodicamente ed in particolare nelle fasi più importanti dell'esecuzione, il giornale dei lavori.
Della conservazione e regolare tenuta di tali documenti è responsabile il direttore dei lavori. Il direttore dei lavori è anche tenuto a vistare periodicamente ed in particolare nelle fasi più importanti dell'esecuzione, il giornale dei lavori.
Art. 6
Relazione a struttura ultimata
Relazione a struttura ultimata
A
strutture ultimate, entro il termine di sessanta giorni, il direttore
dei lavori depositerà al genio civile una relazione, in duplice copia,
sull'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 4, esponendo:
a) i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da laboratori di cui all'articolo 20;
b) per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione;
c) l'esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi verbali firmate per copia conforme.
Delle due copie della relazione, una sarà conservata agli atti del genio civile e l'altra, con l'attestazione dell'avvenuto deposito, sarà restituita al direttore dei lavori che provvederà a consegnarla al collaudatore unitamente agli atti indicati nel quarto comma dell'articolo 4.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle opere costruite per conto dello Stato e degli anti enti di cui all'ultimo comma dell'articolo 4.
a) i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da laboratori di cui all'articolo 20;
b) per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione;
c) l'esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi verbali firmate per copia conforme.
Delle due copie della relazione, una sarà conservata agli atti del genio civile e l'altra, con l'attestazione dell'avvenuto deposito, sarà restituita al direttore dei lavori che provvederà a consegnarla al collaudatore unitamente agli atti indicati nel quarto comma dell'articolo 4.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle opere costruite per conto dello Stato e degli anti enti di cui all'ultimo comma dell'articolo 4.
Art. 7
Collaudo statico
Collaudo statico
Tutte le opere di cui all'articolo 1 debbono essere sottoposte a collaudo statico.
Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all'albo da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell'opera.
La nomina del collaudatore spetta al committente il quale ha l'obbligo di comunicarla al genio civile entro 60 giorni dall'ultimazione dei lavori. Il committente preciserà altresì i termini di tempo entro i quali dovranno essere completate le operazioni di collaudo.
Quando non esiste il committente ed il costruttore esegue in proprio, è fatto obbligo al costruttore di chiedere, nel termine indicato nel precedente comma, all'ordine provinciale degli ingegneri o a quello degli architetti, la designazione di una terna di nominativi fra i quali sceglie il collaudatore.
Il collaudatore deve redigere due copie del certificato di collaudo e trasmettere all'ufficio del genio civile, il quale provvede a restituirne una copia, con l'attestazione dell'avvenuto deposito da consegnare al committente.
Per le opere costruite per conto dello Stato e degli enti di cui all'ultimo comma dell'articolo 4, gli obblighi previsti dal terzo e dal quinto comma del presente articolo non sussistono.
Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all'albo da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell'opera.
La nomina del collaudatore spetta al committente il quale ha l'obbligo di comunicarla al genio civile entro 60 giorni dall'ultimazione dei lavori. Il committente preciserà altresì i termini di tempo entro i quali dovranno essere completate le operazioni di collaudo.
Quando non esiste il committente ed il costruttore esegue in proprio, è fatto obbligo al costruttore di chiedere, nel termine indicato nel precedente comma, all'ordine provinciale degli ingegneri o a quello degli architetti, la designazione di una terna di nominativi fra i quali sceglie il collaudatore.
Il collaudatore deve redigere due copie del certificato di collaudo e trasmettere all'ufficio del genio civile, il quale provvede a restituirne una copia, con l'attestazione dell'avvenuto deposito da consegnare al committente.
Per le opere costruite per conto dello Stato e degli enti di cui all'ultimo comma dell'articolo 4, gli obblighi previsti dal terzo e dal quinto comma del presente articolo non sussistono.
Art. 8
Licenza d'uso
Licenza d'uso
Per
il rilascio di licenza d'uso o di abilitabilità, se prescritte, occorre
presentare all'ente preposto una copia del certificato di collaudo con
l'attestazione, da parte dell'ufficio del genio civile, dell'avvenuto
deposito ai sensi del precedente articolo 7.
Tale attestazione, per le opere costruite per conto dello Stato e per conto degli enti di cui all'ultimo comma dell'articolo 4, è sostituita dalla dichiarazione dell'avvenuto collaudo statico.
Tale attestazione, per le opere costruite per conto dello Stato e per conto degli enti di cui all'ultimo comma dell'articolo 4, è sostituita dalla dichiarazione dell'avvenuto collaudo statico.
Art. 9
Produzione in serie in stabilimenti di manufatti in conglomerato normale e precompresso e di manufatti complessi in metallo
Produzione in serie in stabilimenti di manufatti in conglomerato normale e precompresso e di manufatti complessi in metallo
Le
ditte che procedono alla costruzione di manufatti in conglomerato
armato normale o precompresso ed in metallo, fabbricati in serie e che
assolvono alle funzioni indicate nell'articolo 1, hanno l'obbligo di
darne preventiva comunicazione al Ministero dei lavori pubblici, con
apposita relazione nella quale debbono:
a) descrivere ciascun tipo di struttura indicando le possibili applicazioni e fornire i calcoli relativi, con particolare riguardo a quelli riferentisi a tutto il comportamento sotto carico fino a fessurazione e rottura;
b) precisare le caratteristiche dei materiali impiegati sulla scorta di prove eseguite presso uno dei laboratori di cui all'articolo 20;
c) indicare, in modo particolareggiato, i metodi costruttivi e i procedimenti seguiti per la esecuzione delle strutture;
d) indicare i risultati delle prove eseguite presso uno dei laboratori di cui all'articolo 20.
Tutti gli elementi precompressi debbono essere chiaramente e durevolmente contrassegnati onde si possa individuare la serie di origine.
Per le ditte che costruiscono manufatti complessi in metallo fabbricati in serie, i quali assolvono le funzioni indicate nell'articolo 1, la relazione di cui al primo comma del presente articolo deve descrivere ciascun tipo di struttura, indicando le possibili applicazioni e fornire i calcoli relativi.
Le ditte produttrici di tutti i manufatti di cui ai comma precedenti sono tenute a fornire tutte le prescrizioni relative alle operazioni di trasporto e di montaggio dei loro manufatti.
La responsabilità della rispondenza dei prodotti rimane a carico della ditta produttrice, che è obbligata a corredare la fornitura con i disegni del manufatto e l'indicazione delle sue caratteristiche di impiego.
Il progettista delle strutture è responsabile dell'organico inserimento e della previsione di utilizzazione dei manufatti di cui sopra nel progetto delle strutture dell'opera.
a) descrivere ciascun tipo di struttura indicando le possibili applicazioni e fornire i calcoli relativi, con particolare riguardo a quelli riferentisi a tutto il comportamento sotto carico fino a fessurazione e rottura;
b) precisare le caratteristiche dei materiali impiegati sulla scorta di prove eseguite presso uno dei laboratori di cui all'articolo 20;
c) indicare, in modo particolareggiato, i metodi costruttivi e i procedimenti seguiti per la esecuzione delle strutture;
d) indicare i risultati delle prove eseguite presso uno dei laboratori di cui all'articolo 20.
Tutti gli elementi precompressi debbono essere chiaramente e durevolmente contrassegnati onde si possa individuare la serie di origine.
Per le ditte che costruiscono manufatti complessi in metallo fabbricati in serie, i quali assolvono le funzioni indicate nell'articolo 1, la relazione di cui al primo comma del presente articolo deve descrivere ciascun tipo di struttura, indicando le possibili applicazioni e fornire i calcoli relativi.
Le ditte produttrici di tutti i manufatti di cui ai comma precedenti sono tenute a fornire tutte le prescrizioni relative alle operazioni di trasporto e di montaggio dei loro manufatti.
La responsabilità della rispondenza dei prodotti rimane a carico della ditta produttrice, che è obbligata a corredare la fornitura con i disegni del manufatto e l'indicazione delle sue caratteristiche di impiego.
Il progettista delle strutture è responsabile dell'organico inserimento e della previsione di utilizzazione dei manufatti di cui sopra nel progetto delle strutture dell'opera.
Capo II
Vigilanza
Vigilanza
Art. 10
Controlli
Controlli
Il
sindaco del comune, nel cui territorio vengono realizzate le opere
indicate nell'articolo 1, ha il compito di vigilare sull'osservanza
degli adempimenti preposti dalla presente legge: a tal fine si avvale
dei funzionari ed agenti comunali.
Le disposizioni del precedente comma non si applicano alle opere costruite per conto dello Stato e degli altri enti di cui all'ultimo comma dell'articolo 4.
Le disposizioni del precedente comma non si applicano alle opere costruite per conto dello Stato e degli altri enti di cui all'ultimo comma dell'articolo 4.
Art. 11
Accertamenti delle violazioni
Accertamenti delle violazioni
I
funzionari e agenti comunali che accertino l'inosservanza degli
adempimenti previsti nei precedenti articoli, redigono processo verbale
che, a cura del sindaco, verrà inoltrato al pretore e alla prefettura
per i provvedimenti di cui al successivo articolo 12.
Art. 12
Sospensione dei lavori
Sospensione dei lavori
Il
prefetto, ricevuto il processo verbale redatto a norma del precedente
articolo ed eseguiti gli opportuni accertamenti, ordina, con decreto
notificato a mezzo di messo comunale, al committente, al direttore dei
lavori e al costruttore la sospensione dei lavori.
I lavori non possono essere ripresi finché la prefettura non abbia accertato che sia stato provveduto agli adempimenti previsti dalla presente legge.
Della disposta sospensione è data comunicazione al sindaco perché ne curi l'osservanza.
I lavori non possono essere ripresi finché la prefettura non abbia accertato che sia stato provveduto agli adempimenti previsti dalla presente legge.
Della disposta sospensione è data comunicazione al sindaco perché ne curi l'osservanza.
Capo III
Norme penali
Norme penali
Art. 13
Lavori abusivi
Lavori abusivi
Chiunque
commette, dirige e, in qualità di costruttore, esegue le opere previste
dalla presente legge, o parti di esse, in violazione dell'articolo 2, è
punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire 200.000 a
lire 2.000.000 (*).
E' soggetto alla pena dell'arresto fino ad un anno, o dell'ammenda da lire 2.000.000 a lire 20.000.000 (*), chi produce in serie manufatti in conglomerato armato normale o precompresso o manufatti complessi in metalli senza osservare le disposizioni dell'articolo 9.
E' soggetto alla pena dell'arresto fino ad un anno, o dell'ammenda da lire 2.000.000 a lire 20.000.000 (*), chi produce in serie manufatti in conglomerato armato normale o precompresso o manufatti complessi in metalli senza osservare le disposizioni dell'articolo 9.
(*) La misura dell'ammenda è stata così elevata
dall'art. 113, quarto comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è
esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma,
della legge sopracitata.
Art. 14
Omessa denuncia dei lavori
Omessa denuncia dei lavori
Il
costruttore che omette o ritarda la denuncia prevista dall'articolo 4 è
punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire 200.000 a
lire 2.000.000 (*).
(*) La misura dell'ammenda è stata così
elevata dall'art. 113, quarto comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. La
sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo
comma, della legge sopracitata.
Art. 15
Responsabilità del direttore dei lavori
Responsabilità del direttore dei lavori
Il
direttore dei lavori che non ottempera alle prescrizioni indicate
nell'articolo 5 è punito con l'ammenda da lire 80.000 a lire 400.000
(*).
Alla stessa pena soggiace il direttore dei lavori che omette o ritarda la presentazione all'ufficio del genio civile della relazione indicata nell'articolo 6.
Alla stessa pena soggiace il direttore dei lavori che omette o ritarda la presentazione all'ufficio del genio civile della relazione indicata nell'articolo 6.
(*) La misura dell'ammenda è stata così
elevata dall'art. 113, quarto comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. La
sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 34, primo
comma, lettera l), della legge sopracitata.
Art. 16
Responsabilità del collaudatore
Responsabilità del collaudatore
Il
collaudatore che non osserva le disposizioni indicate nell'articolo 7,
penultimo comma, è punito con l'ammenda da lire 80.000 a lire 400.000
(*).(*) La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 113,
quarto comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è esclusa dalla
depenalizzazione in virtù dell'art. 34, primo comma, lettera l), della
legge sopracitata.
Art. 17
Mancanza del certificato di collaudo
Mancanza del certificato di collaudo
Chiunque
consente l'utilizzazione delle costruzioni prima del rilascio del
certificato di collaudo o, per quanto riguarda le opere costruite per
conto dello Stato e degli altri enti di cui all'ultimo comma
dell'articolo 4, prima del collaudo statico, è puniti con l'arresto fino
ad un mese o con l'ammenda da lire 200.000 a lire 2.000.000 (*).
(*)
La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 113, quarto
comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è esclusa dalla
depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della legge
sopracitata.
Art. 18
Comunicazione della sentenza
Comunicazione della sentenza
La
sentenza irrevocabile, emessa in base alle precedenti disposizioni,
deve essere comunicata, a cura del cancelliere, entro 15 giorni da
quello in cui è divenuta irrevocabile, alla competente prefettura ed al
consiglio provinciale dell'ordine professionale, cui eventualmente sia
iscritto l'imputato.
Capo IV
Norme transitorie e finali
Norme transitorie e finali
Art. 19
Costruzioni in corso
Costruzioni in corso
Le
disposizioni contenute nella presente legge non si applicano alle opere
in conglomerato armato normale in corso alla data di entrata in vigore
della presente legge e per le quali sia stata presentata denuncia alla
prefettura ai sensi dell'articolo 4 del regio decreto 16 novembre 1939,
n. 2229, né alle opere in conglomerato armato precompresso ed a
struttura metallica che alla data di entrata in vigore della presente
legge risultino già iniziate.
Art. 20
Laboratori
Laboratori
Agli effetti della presente legge sono considerati laboratori ufficiali:
i laboratori degli istituti universitari dei politecnici e delle facoltà di ingegneria e delle facoltà o istituti universitari di architettura;
il laboratorio dell'istituto sperimentale delle ferrovie dello Stato (Roma);
il laboratorio dell'istituto sperimentale stradale, del Touring Club italiano (Milano);
il laboratorio di scienza delle costruzioni del centro studi ed esperienze dei servizi antincendi e di protezione civile (Roma);
il Centro sperimentale dell'ANAS di Cesano (Roma).
Il Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, può autorizzare con proprio decreto altri laboratori ad effettuare prove sui materiali da costruzione, ai sensi della presente legge.
L'attività dei laboratori, ai fini della presente legge, è servizio di pubblica utilità.
i laboratori degli istituti universitari dei politecnici e delle facoltà di ingegneria e delle facoltà o istituti universitari di architettura;
il laboratorio dell'istituto sperimentale delle ferrovie dello Stato (Roma);
il laboratorio dell'istituto sperimentale stradale, del Touring Club italiano (Milano);
il laboratorio di scienza delle costruzioni del centro studi ed esperienze dei servizi antincendi e di protezione civile (Roma);
il Centro sperimentale dell'ANAS di Cesano (Roma).
Il Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, può autorizzare con proprio decreto altri laboratori ad effettuare prove sui materiali da costruzione, ai sensi della presente legge.
L'attività dei laboratori, ai fini della presente legge, è servizio di pubblica utilità.
Art. 21
Emanazione di norme tecniche
Emanazione di norme tecniche
Il
Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei
lavori pubblici e il Consiglio nazionale delle ricerche, emanerà entro
sei mesi dalla pubblicazione della presente legge e, successivamente,
ogni biennio, le norme tecniche alle quali dovranno uniformarsi le
costruzioni di cui alla presente legge (*).
(*) Con DM 16 giugno
1976 (Gazz. Uff. 14 agosto 1976, n. 214 S.O.) sono state approvate le
norme tecniche per la esecuzione delle opere in cemento armato normale e
precompresso, e per le strutture metalliche.
Art. 22
Applicabilità di norme tecniche vigenti
Applicabilità di norme tecniche vigenti
Fino
a quando non saranno emanate le norme tecniche di cui al precedente
articolo 21, continuano ad applicarsi le norme di carattere tecnico
contenute nel R.D. 16 novembre 1939, n. 2229, e nel decreto del Capo
provvisorio dello Stato 20 dicembre 1947, n. 1516.