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IL DIRETTORE DEI LAVORI NON È OBBLIGATO A VIGILARE SULLE ATTIVITÀ DI SEMPLICE ESECUZIONE

Pubblicato da Pasquale Giugliano in direttore dei lavori obblighi · 24/10/2019 13:37:00
Tags: direttoredeilavoriresposabilità
IL DIRETTORE DEI LAVORI NON È OBBLIGATO A VIGILARE SULLE ATTIVITÀ DI SEMPLICE ESECUZIONE

Così la Corte di Cassazione, con l'Ord. C. Cass. civ. 29/05/2019, n. 14751.

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Il professionista intellettuale ha obbligo di mezzi NON DI RISULTATI.

chi non comprende questo concetto banale è perchè è deficitario di esperienza pratica.

Che sia ben chiaro:

il direttore dei lavori non vive in cantiere,

non esercita una vigilanza momento per momento ed istante per istante nei confronti di tutti i lavoratori.

Il direttore dei lavori non ha il dono dell'ubiquità, non può essere contemporaneamente, ISTANTE PER ISTANTE accanto a mastro Ciccio che impasta la malta per il pavimento, a Mastro Peppe che impasta il premiscelato per l'intonaco, e a mastro Antonio che posa la guaina sul tetto.

Non può sapere se mastro Ciccio e mastro Peppe abbiano o meno impastato sempre e costantemente materiali e dosaggio giusto, come da sue prescrizioni e non può sapere se mastro Antonio in 10.000 mq di guaina abbia utilizzato il cannello del gas in maniera precisa e in qualche punto non ci sia il primer.

D'altra parte un controllo ex post dell'opera terminata non permette di conoscere un eventuale errore di posa che verrebbe fuori dopo mesi od anni.

Se Mastro Ciccio mentre il D.L. non c'è, magari è anche in cantiere ma non lo sta osservando, utilizza un collante più economico per posare il pavimento, o utilizza un dosaggio sbagliato, nessuno potrà mai accorgersene !

Il direttore dei lavori non è onnipresente !

Smettiamola di pensare che il direttore dei lavori abbia tali responsabilità che sono attribuibili esclusivamente al prestatore d'opera manuale.

Il codice civile è chiaro ed attribuisce al lavoro intellettuale obbligazioni di mezzi ma NON DI RISULTATI.

Che i CTU INESPERTI DI CANTIERE lo tengano bene a mente.





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